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La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta le criticità di cui in parte motiva e richiede all’ente che vigili scrupolosamente sulla gestione dei residui attivi; richiede altresì all’ente di proseguire anche negli esercizi futuri alla contabilizzazione delle garanzie prestate nel pieno rispetto dei presupposti di cui all’art. 204 e 207 TUEL, e quindi al conteggio delle stesse ai fini della determinazione del limite di indebitamento, a meno che l’Ente non provveda, nel rispetto del principio di prudenza, ad accantonare tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti “, un importo pari all’ammontare del debito garantito. Richiede che l’ente vigili scrupolosamente sulla riscossione dei crediti, con particolare riferimento a quelli in conto residui di natura tributaria, e valuti attentamente l’esigibilità dei residui attivi presenti nel conto del bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento, a garanzia degli equilibri di bilancio e nel rispetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, così come postulati dall’armonizzazione contabile. Richiede inoltre di dotarsi di un idoneo sistema informativo, in relazione ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La Corte invita l’organo di revisione a vigilare sugli equilibri finanziari dell’Ente con particolare riferimento alla riscossione dei crediti e sulla gestione dei residui attivi; dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco e che quest’ultimo informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all’Organo consiliare i contenuti della delibera. Dispone che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia e trasmessa alla Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni; dispone infine la trasmissione della pronuncia all’Organo di revisione del Comune di Padenghe sul Garda e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione (sezione “Amministrazione Trasparente”), ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.